Poiché la diffamazione è un reato penale va presentata querela.
La persona diffamata può sporgere querela entro 3 mesi dall'offesa oppure da quando ha scoperto il fatto.
La querela può essere depositata presso qualsiasi forza dell’ordine (carabinieri, polizia, guardia di finanza, ecc.), recandosi personalmente oppure delegando il proprio avvocato, che la deposita telematicamente presso la Procura della Repubblica competente.
Dopo la presentazione della querela iniziano le indagini preliminari, durante le quali le la polizia sentirà la persona offesa, può convocare il soggetto denunciato per sentire la sua versione dei fatti ed ascoltare tutte le persone che potranno testimoniare in giudizio.
Il processo penale per diffamazione può celebrarsi davanti al giudice di pace oppure in tribunale, se la diffamazione è aggravata (a mezzo stampa o i social network).
Al processo la vittima verrà avvertita della data dell’udienza mediante apposito decreto inviatogli dal pubblico ministero.
La vittima di diffamazione, invece, potrà costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni con l’assistenza di un avvocato.
La Condanna per il diffamatore:
- la diffamazione semplice è punita con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro;
- la diffamazione aggravata è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro.
Il risarcimento per la vittima:
- importo in denaro determinato equitativamente dal Giudice;
- pubblicazione della sentenza o comunque di un articolo di smentita su quanto diffuso di dimensione e rilievo pari a quello in precedenza pubblicato
- rimozione dei servizi diffamatori online.
Il danno è pertanto collegato:
- all’oggettiva portata offensiva della notizia diffusa;
- alle ricadute negative sulla reputazione nell’ambito privato, professionale e sociale,
- al grado di disagio e sofferenza conseguito per la carica ricoperta all’interno della società;
- al ruolo ed alla funzione ricoperta dal diffamato;
- alla risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
- alla diffusione della notizia sul territorio nazionale;
- al mezzo con il quale è stata diffusa la notizia;
- alla verifica se ci sono state condotte reiterate.
I Giudici utilizzano cinque categorie di criteri orientativi per la liquidazione del danno:
diffamazione di tenue gravità: da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00;
- modesta gravità: da Euro 11.000,00 ad Euro 20.000,00;
- media gravità: da Euro 21.000,00 ad Euro 30.000,00;
- elevata gravità: da Euro 31.000,00 ad Euro 50.000,00;
- eccezionale gravità: superiore ad Euro 50.000,00.