NEWS
Home / News

Rottura di un tubo in condominio.... cosa si deve fare? chi paga?

L’infiltrazione, si sa, è una bella scocciatura da sbrigare.
Sopratutto quando si presenta in casa e può causare un vero e proprio danno per chi la subisce.
L’infiltrazione può infatti manifestarsi in diversi modi: umidità, gocciolamento continuo o stillicidio, chiazza bagnata sulla superficie interessata.
Quando vi sono danni da infiltrazioni non sempre è facile imputare la responsabilità a chi di dovere e non sono rari i litigi tra i condomini, trai condomini e l'Amministratore, tra i condomini, l'Amministratore e l'Assicurazione… e non solo.

È bene perciò, valutare caso per caso, quando la responsabilità compete al condominio, oppure al singolo condòmino, non dimenticando il ruolo dell’assicurazione dello stabile, per evitare che si finisca in giudizio lungo e costoso e magari a volte senza alcun motivo consistente.
In primo luogo è utile evidenziare che il responsabile del danno è sempre il proprietario della struttura da cui lo stesso proviene.
Si tratta di una forma di responsabilità ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 2051 Codice Civile (Danni da cose in custodia).
In ragione di ciò, a seconda della provenienza dell’infiltrazione, il responsabile chiamato a rispondere del danno può essere individuato nella compagine condominiale in persona dell'Amministratore (se l’infiltrazione proviene dalla rottura di tubi di proprietà del condominio o di altri beni comuni) o nel singolo condòmino se la provenienza è individuata in un’unità immobiliare privata.

Il condòmino, a sua discolpa, dovrà essere in grado di dimostrare che il danno per infiltrazione sia derivato dal caso fortuito.
Ma come fare per avere certezza della causa del danno?
Vi sono alcuni rarissimi nella prassi casi di evidenza materiale incontestabile.
Nella maggioranza delle ipotesi invero per individuare la causa del danno è sempre necessario svolgere tutti gli accertamenti tecnici a ciò utili.

E' in effetti utile e sopratttutto consigliato far fare le constatazioni e rilevazioni dell’impresa idraulica chiamata ad intervenire.
Ma la cosa più corretta, soprattutto in caso di danni di rilevante gravità, sarebbe quella di far redigere una perizia da un tecnico abilitato.

O ancora, in caso di particolari contestazioni e problematiche, soprattutto per poter poi portare la questione direttamente nelle aule giudiziarie, richiedere -attraverso un legale- l'espletamento di un Accertamento Tecnico Preventivo con lo scopo di fotografare lo stato dei luogi ed accertare le cause e le responsabilità del danno in base a quanto previsto dall'art. 696 codice di procedura civile.
Tralaltro è possibile instaurare un procedimento di accertamento preventivo anche ai fini di un bonario componimento della lite se la procedura viene espletata richiamando quanto previsto dall'art. 696-bis codice di procedura civile.
Il tutto è utile, alle volte indispensabile, al fine di poter correttamente formulare la richiesta di risarcimento del danno.
A questo punto, nei condomini che ne sono dotati (si tratta d’un adempimento non obbligatorio per l'Amministratore), si è soliti coinvolgere l’assicurazione condominiale (o quella del singolo condòmino) al fine di vedersi manlevati dall’onere risarcitorio.
Ma che cosa accade se nonostante le rimostranze del danneggiato e dell’assicurato, la compagnia non rifonde il malcapitato del danno subito?
Al riguardo la risposta è molto semplice: chi intende ottenere la refusione del danno potrà sempre agire nei confronti del proprietario del bene che resta sempre l’ultimo responsabile dello stesso.

Sarà quest’ultimo, poi, a dover chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per vedersi garantito.