Non più valido il criterio del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Cassazione rivoluziona il criterio per riconoscere un assegno: solo se il coniuge non ha raggiunto l'indipendenza economica e/o non può procurarsela per ragioni oggettive.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che i principali "indici" - salvo ovviamente altri elementi, che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie - per accertare la sussistenza, o meno, dell'"indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio - e, quindi, l'"adeguatezza", o no, dei «mezzi», nonché la possibilità, o no «per ragioni oggettive», dello stesso di procurarseli:
- il possesso di redditi di qualsiasi specie;
- il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l'assegno;
- le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
- la stabile disponibilità di una casa di abitazione.