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Rivoluzione sull'assegno divorzile: solo se incapacità economica

Non più valido il criterio del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Cassazione rivoluziona il criterio per riconoscere un assegno: solo se il coniuge non ha raggiunto l'indipendenza economica e/o non può procurarsela per ragioni oggettive.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che i principali "indici" - salvo ovviamente altri elementi, che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie - per accertare la sussistenza, o meno, dell'"indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio - e, quindi, l'"adeguatezza", o no, dei «mezzi», nonché la possibilità, o no «per ragioni oggettive», dello stesso di procurarseli:
 
  1.  il possesso di redditi di qualsiasi specie; 
     
  2. il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l'assegno; 
     
  3. le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 
     
  4. la stabile disponibilità di una casa di abitazione.