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Restituzione di somme delle pensioni: no della Cassazione

La Corte di Cassazione ha precisato che INPS non può chiedere la restituzione di indebiti previdenziali se non a una serie di condizioni tra le quali se:

1. il pagamento delle somme è avvenuto sulla base di formale e definitivo provvedimento;
2. il provvedimento è stato comunicato all'interessato;
3. sussiste un errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
4. non sussiste dolo dell’interessato o omessa/incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente.

La Suprema Corte evidenzia che l’INPS deve attivarsi annualmente per verificare le situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere al recupero dell'eventuale indebito: si tratta di un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto dell’INPS a ripetere l’eventuale indebito.

Anche la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 8/2023) ha precisato che il sistema normativo italiano esclude in generale la ripetizione dell’indebito, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui il percipiente fosse consapevole di percepire un indebito.
In ogni caso, la Corte ribadisce come, anche a livello sovranazionale, la stessa giurisprudenza della Corte Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in molteplici pronunce (tra le quali, sentenze Casarin, Romeva, Cakarević e Moskal) ha condannato la condotta dell'INPS che aveva creato nei pensionati un affidamento legittimo.
A fronte dei versamenti da parte della Pubblica Amministrazione per un periodo di tempo apprezzabile , infatti, il cittadino legittimamente confida che tali esborsi siano corretti.
Di conseguenza, l’INPS non potrà pretendere di recuperare somme (soprattutto se di un ammontare rilevante) indebitamente erogate, salvo non venga dimostrato che il percipiente fosse consapevole di ricevere prestazioni non dovute.
Anche la Corte di Cassazione, di recente (sent. n. 10337/2023), ha recepito i principi espressi dalla Corte Costituzione e dalla Corte EDU, stabilendo l’irripetibilità dei trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede.
Qualora tuttavia si verifichi un caso in cui l’INPS chieda la restituzione di pensioni va dunque valutato in concreto e nei dettagli se la pretesa sia legittima e ci si possa opporre.