Posso diseredare un figlio o il coniuge?
“Vorrei fare testamento. In questo testamento vorrei escludere mio marito, che temo possa sperperare il patrimonio familiare da me faticosamente guadagnato, e lasciare tutto il possibile ai miei figli per tutelarli economicamente in futuro. Sono comunque sposata in regime di separazione dei beni ed ho una casa di proprietà, oltre ad alcuni beni immobili ricevuti a mia volta in eredità dai miei genitori”.
“Io e mia moglie non intendiamo mettere in comune i nostri patrimoni personali. Oltre alla separazione dei beni vorremmo sottoscrivere un accordo in forza del quale ognuno si impegna in futuro a rinunciare all’eredità dell’altro. Come possiamo fare?”.
Parlare di successioni, eredità, divisioni patrimoniali, si sa, non piace a nessuno. Alcuni evitano il discorso per scaramanzia; altri pensano che possa incrinare la fiducia reciproca e preferiscono rimandare le decisioni. Così accade che si è costretti a pensarci nel momento peggiore: quando si verifica una crisi, un lutto, un imprevisto... Le emozioni negative allora impediscono di ragionare lucidamente e capita di prendere decisioni affrettate e inefficienti, con conseguenze giuridiche anche gravi, che si protraggono nel tempo, a volte impossibili da rimediare.
La risposta ai quesiti posti sopra è meno banale di quanto si possa pensare, perché coinvolge questioni di diritto spesso non così facili da cogliere per chi è estraneo al mondo forense.
E’ quindi possibile escludere dalla propria successione il coniuge o un figlio?
Il primo mito da sfatare è che il regime patrimoniale della separazione dei beni non ha nulla a che fare con la successione ereditaria e non vi metterà al riparo da questi problemi. Il regime di separazione dei beni perde infatti automaticamente di validità con il decesso di uno dei due coniugi, con la conseguenza che il coniuge superstite avrà diritto alla quota (più consistente) dell’eredità dell’altro coniuge.
Il secondo errore da evitare è quello di credere di poter stabilire liberamente le sorti del nostro patrimonio, scegliendo chi far diventare nostro erede e in quale misura, includendo ed escludendo una persona dal nostro testamento secondo la nostra insindacabile volontà. Così non è.
La legge italiana (art. 536 del Codice civile) stabilisce infatti che una quota della nostra eredità è obbligatoriamente riservata a determinati soggetti: il coniuge, i figli o gli ascendenti (in assenza dei figli). Questi soggetti - detti "legittimari" o “eredi necessari” - sono le persone che ci sono legate dai vincoli di parentela più stretti, ed in effetti lo scopo della norma è quello di tutelare la famiglia, anche comprimendo la libertà di disporre dei nostri averi in un testamento.
A queste persone la legge riserva necessariamente (e cioè senza possibilità di eccezioni) una notevole quota di eredità, anche contro la volontà del defunto. Non sarà quindi possibile intaccare la quota di eredità a loro riservata né in vita con donazioni, nè con un testamento nel quale vengono “dimenticati” o, ancor peggio, diseredati senza mezzi termini.
Così, se abbiamo un figlio o solo il coniuge, il suo patrimonio è diviso in due identiche parti: una metà disponibile (della quale potrà disporre come meglio pensa) e l’altra, invece, riservata dalla legge al figlio o al coniuge. Diverso il caso se il testatore ha un figlio e il coniuge: in questo caso la quota indisponibile è pari a due terzi del patrimonio (un terzo al coniuge e un terzo al figlio), mentre il terzo rimanente è liberamente disponibile. E così via secondo le modalità stabilite negli articoli 540 e seguenti del Codice civile.
In definitiva, coniuge, figli o ascendenti (in assenza dei figli) avranno comunque diritto alla porzione più grossa dell’eredità. In aggiunta, al coniuge superstite, anche se concorre con i figli o gli ascendenti, spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare e il diritto di uso sui mobili che la corredano.
In conclusione, nel caso in cui l’erede (coniuge o figlio) sia stato privato dei suoi diritti successori potrà agire immediatamente in giudizio per vedersi riconosciuta, piuttosto facilmente, la quota di propria spettanza.
Da ultimo, va chiaramente sottolineato che i meccanismi di successione necessaria non possono essere superati nemmeno da accordi consensuali tra coniugi.
Quindi, eventuali accordi o patti in forza dei quali un coniuge si impegna a rinunciare in futuro all’eredità dell’altro sono assolutamente vietati e radicalmente nulli in quanto illeciti (articolo 458 del Codice civile).
Come si può ben intuire da questi piccoli esempi, la materia successoria è estremamente ricca di sfaccettature e problemi complessi e spesso è opportuno che sia colui che sta per redigere testamento, sia colui che vuole contestare le diposizioni testamentarie, vengano ben guidati da professionisti del diritto.