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Minori vittime di cyberbullismo Come tutelarli? la prima tutela è AMMINISTRATIVA (parte 2): l'OSCURAMENTO e l'intervento del Garante

Il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni; altrimenti i genitori per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet, al gestore del social media o al titolare del trattamento dei dati di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in Rete che ritiene di non voler condividere in rete.

L’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personale del minore, diffuso nella rete internet, deve essere effettuato dal gestore del social o del sito internet o dal titolare del trattamento dei dati, previa conservazione dei dati originali e previa identificazione espressa tramite relativo URL anche qualora le condotte non integrino fattispecie di reato.

Se il gestore non provvede entro 48 ore, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore chiedendo questo intervento.

Il modulo per il Garante privacy è scaricabile e deve essere inviato a: cyberbullismo@gpdp.it