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La raccomandata deve pervenire entro la scadenza (non basta la spedizione)

Azione risarcitoria prescritta.
Trattavasi di un'aggressione da parte di un cane ad un uomo.
La raccomandata spedita dal danneggiato era però pervenuta al proprietario dell'animale il giorno dopo lo scadere del quinquennio dal giorno del fatto.
La Cassazione 17644 del 27.6.2008 non lascia spazio a interpretazioni di sorta: "nell’ambito stragiudiziale ci si trova di fronte ad atti di natura negoziale a carattere recettizio e dunque l’atto interruttivo produce i suoi effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario ex art. 1334 c.c., la cui conoscenza è presunta ex art. 1335 c.c. (è sufficiente che l’atto giunga all’indirizzo del destinatario).

Il creditore dunque ha l’onere di fare in modo che l’atto interruttivo giunga al destinatario prima dello spirare del termine prescrizionale per garantirli la conoscibilità entro detta data, altrimenti la lettera monitoria spedita per mezzo di raccomandata pervenuta tardivamente non interrompe il termine di prescrizione
".
Ciò diversamente dagli atti giudiziali pe ri quali vige il principio dello c.d. "sdoppiamento dei termini" per il notificante e il notificato.