Capita spesso di sentire che, magari dopo anni, l’INPS improvvisamente reclami somme (spesso di ammontare particolarmente rilevante) elargite nel corso del tempo a titolo di pensione perché, a seguito di riconteggi o verifiche varie, si accorge di aver erogato prestazione superiori al dovuto: ma può farlo?
La risposta è: no!
La Legge n. 88/1989, infatti, stabilisce che l’INPS, pur potendo rettificare in ogni momento le pensioni elargite in caso di errori, non può recuperare le somme corrisposte.
Allo stesso modo la Legge n. 412/1991 ha precisato che la ripetibilità delle somme elargite a titolo di pensione e sulla base di un formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura allo stesso l’INPS non potranno essere reclamate.
Ma ci sono casi in cui l’INPS ha diritto a ripetere (ossia a recupere) l’indebito? sì
La legge precisa quando è possibile.
In generale, sia la L. n. 88/1989, sia la L. n. 412/1991 prevedono che INPS abbia diritto a ripetere le somme indebitamente erogate solo nel caso in cui l’indebita percezione sia dovuta:
a. a dolo dell’interessato;
b. a omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, purché questi fatti non siano già conosciuti dall’ente competente.
La legge stessa, tuttavia, specifica che INPS debba verificare annualmente le situazioni reddituali che incidono sulla misura delle pensioni e, nel caso di pagamento in eccedenza, deve provvedere al recupero al massimo entro l’anno successivo.
Pur essendo apparentemente semplice la soluzione della questione, in realtà così non è, come evidenziato dalla giurisprudenza.
Appare dunque necessario comprendere caso per caso con approfondita disamina se sussistano o meno i presupposti della ripetibilità.