Chi faccia svolgere lavori avvalendosi del SUPERBONUS 110% e si trovi poi a subire l'inadempimento del contratto da parte dell’impresa perchè il fornitore non esegue i lavori o li svolga in ritardo o in violazione alle condizioni del contratto vede alcune tutele previste dal Codice Civile.
In ogni caso peraltro ha diritto al risarcimento del danno.
Il committente infatti potrà agire in giudizio per ottenere l’adempimento, ossia l’effettuazione dei lavori, o la risoluzione (lo scioglimento) del contratto.
Nel caso in cui si tratti di un condomino peraltro si osservi come tali rimedi spettino sia al condominio, sia al singolo condomino, che potrà agire in giudizio per la propria tutela anche se il contratto con il fornitore era stato stipulato dal condominio e senza la necessità di convocare l’assemblea condominiale (e, quindi, evitando il rischio di un voto contrario da parte della stessa).
Tutela particolare è prevista tralaltro nel caso in cui nel contratto siano state introdotte delle c.d. "clausole vessatorie": in tali ipotesi, sia il Codice del Consumo (artt. 33 e ss.), sia il Codice civile (artt. 1341 e 1342 c.c.,) prevedono la nullità di queste clausole.