Affido esclusivo in via eccezionale se genitore inidoneo
Recentissima sentenza depositata il 3 gennaio 2017 della prima Sezione Civile della Cassazione repertoriata al n. 27 ribadisce il principio generale che di regola l'affidamento dei minori è condiviso.
Solo in casi eccezionali, che vanno valutati in concreto e motivati, tale regola può subire deroghe e dunque i minori possono affidarsi in via esclusiva in due casi:
1. se il genitore è inidoneo a svolgere le sue funzioni;
2. ovvero se tale regime sia pregiudizievole degli interessi dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e il loro sviluppo psico-fisico.
L'elevata conflittualità tra i genitori, anche se tale da ostacolare l'assunzione di scelte comuni e da creare una situazione di stallo nella gestione dei piccoli, non è di per sè elemento idoneo a giustificare l'affido condiviso.