Ordine di allontanamento e altre misure di protezione contro gli abusi familiari
La famiglia non sempre è il luogo sicuro e confortevole che dovrebbe essere. Alle volte nella famiglia si consumano violenze e abusi ai danni del convivente più debole e dei figli.
Per contrastare il fenomeno della violenza domestica nel 2001 è stata varata la legge 154, con cui sono state introdotte specifiche misure a tutela delle vittime (artt. 342 bis e ter del Codice Civile).
Più esattamente, è stato previsto un procedimento speciale, caratterizzato da particolare snellezza di forme e speditezza, che permette un intervento tempestivo del giudice a salvaguardia delle vittime di maltrattamenti.
Di fronte alla condotta di un convivente che sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dei familiari (dunque, non solo aggressioni e violenze fisiche, ma anche costrizioni, umiliazioni, vessazioni e pressioni psicologiche), il giudice può emettere, anche senza previamente consultare l’altra parte, un provvedimento che ordina al convivente violento la cessazione dei comportamenti abusanti e ne dispone l’immediato allontanamento dalla casa comune; può, altresì, vietare l’avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari (luogo di lavoro, scuola cui sono iscritti i figli, abitazioni dei nuclei di origine, ecc.); può, poi, condannare il convivente a versare un importo mensile a titolo di concorso al mantenimento dei congiunti che, diversamente, si troverebbero privi di mezzi di sostentamento.
Nel provvedimento il giudice può stabilire anche le modalità attuative, ordinando l’intervento della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.
L’ordine di protezione presuppone il rapporto di convivenza ed ha una durata massima di un anno, con possibilità di rinnovo qualora ricorrano determinate condizioni.
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