Assistenza legale per il mantenimento dei figli
Ciascuno dei genitori ha l’obbligo di mantenere i figli in proporzione ai propri redditi ed alle proprie sostanze.
La separazione non fa venir meno questo obbligo, il quale, anzi, viene generalmente regolato mediante la previsione di un assegno perequativo mensile a carico del genitore non convivente con i figli.
Nella quantificazione di detto assegno debbono essere tenuti in considerazione diversi fattori di rilievo economico, quali i redditi e le sostanze dei genitori, il tenore di vita della famiglia, le esigenze del figlio, i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori, l’esercizio in via diretta dei compiti di accudimento e cura del figlio da parte dei genitori.
Si tiene anche conto dell’assegnazione della casa familiare, vale a dire del provvedimento che consente al genitore convivente con il figlio l’utilizzo a titolo gratuito dell’abitazione familiare, nell’interesse della prole, garantendogli un risparmio di spese abitative quando si tratta di immobile in comproprietà tra i genitori o di proprietà esclusiva del genitore non convivente.
L’assegno perequativo copre il mantenimento ordinario, vale a dire le spese necessarie per la gestione ordinaria del figlio, quali le spese per vitto e alloggio, riscaldamento, abbigliamento, ecc.
Oltre all’assegno mensile, è prassi consolidata prevedere il rimborso separato, in genere per metà a carico di ciascun genitore, di una serie di spese necessarie ai figli che esulano dall’ordinario, poichè spesso imprevedibili o comunque non esattamente quantificabili a priori: si tratta delle cosiddette “spese straordinarie”, quali, ad esempio, le spese scolastiche e universitarie (retta, corredo scolastico, libri di testo, visite di istruzione, ecc.), le spese mediche (visite specialistiche, terapie farmacologiche, interventi chirurgici, ecc.), le spese per sport e attività ludiche ed altre.
L’obbligo di mantenimento permane anche dopo il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della piena autosufficienza economica da parte dei figli.
All’obbligo genitoriale corrisponde il diritto dei figli ad essere mantenuti. A tutela di questo diritto, la cui violazione è passibile di sanzioni penali, la legge prevede una serie di strumenti volti a garantirne l’effettiva attuazione. Ad esempio, in caso di mancato versamento dell’assegno mensile per la prole, è possibile ottenere il versamento diretto dell’assegno da parte del datore di lavoro del genitore inadempiente, il sequestro dei beni dell’obbligato o, nei casi più gravi, anche il risarcimento dei danni.
L’avvocato Manuela Zanussi presta consulenza ed assistenza nella regolamentazione dei rapporti genitori - figli con riferimento a tutti i profili indicati sopra.